Direttiva UE contro il greenwashing: nessuna deroga per il packaging già stampato

Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le disposizioni della Direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing, con conseguenze anche per packaging, claim e comunicazioni commerciali già in circolazione. Il tema interessa in particolare le aziende che utilizzano etichette, simboli e dichiarazioni ambientali o di sostenibilità sui propri prodotti.

L’Osservatorio VEGANOK richiama l’attenzione sulla gestione delle confezioni già prodotte e degli stock esistenti, evidenziando anche il ruolo che possono assumere gli interventi di adeguamento avviati e documentati prima della scadenza.

Comunicato integrale

Roma, 3 settembre 2026 —Cosa succede alle confezioni già stampate, ai prodotti già distribuiti, alle decine di migliaia di pezzi fermi a magazzino quando, il prossimo 27 settembre, la Direttiva (UE) 2024/825 diventerà pienamente applicabile?

La Commissione europea ha chiarito che, sebbene non esista una deroga per le confezioni già prodotte e distribuite prima della scadenza,le autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli, proporzionati e documentati compiuti per conformarsi, anche per i prodotti già presenti nella catena distributiva. Chi si muovea ottobre, quando la violazione sarà già contestabile, avrà molti meno marginiper dimostrare di essersi attivato tempestivamente.

L’Osservatorio VEGANOK analizza le implicazioni concrete per le aziende con magazzini pieni e ristampe da pianificare, con l’obiettivo di supportare le imprese del settore vegan e plant-based.

Nessuna deroga: cosa implica?

Le FAQ pubblicate dalla Commissione sono esplicite: dal 27 settembre 2026 le nuove regole sui claim ambientali e sulle etichette di sostenibilitàsi applicano anche ai prodotti esistenti, alle confezioni già fabbricate, già ordinate, già distribuiteo già presenti sugli scaffali prima di quella data.

Una confezione stampata due anni fa con un bollino vegan autoprodotto che funge da etichetta di sostenibilità, o come garanzia riferita a caratteristiche ambientali o sociali senza poggiare su un sistema di certificazione conforme, èa rischio dal 27 settembre, indipendentemente da quando è stata stampata.

La norma non si applica soltanto al packaging fisico, ma a tutta la comunicazione commerciale che raggiunge il consumatore: sito web, e-commerce, cataloghi, schede prodotto per i retailer, materiali espositivi e post sui social media.

Tutti i touchpointnei quali il prodotto viene presentato con un claim o un simbolo vegan, vegetarian o plant-based non conforme rientrano nel perimetro della Direttiva.

Per non incorrere in sanzioni, per le aziendeadeguarsi alla Direttiva potrebbe significare dover intervenire su decine di migliaia di confezioni, ripensare e produrre un nuovo packaging, reimballare la merce in magazzino, ristampare cataloghi, rivedere il sito web e i canali social, rifare i materiali espositivi già presenti nei punti vendita, modificare le schede prodotto online e rivedere le campagne già pianificate.

Ma c’è una buona notizia.

Gli sforzi documentati contano

La Commissione europea ha introdotto nelle FAQ di giugno un principio che le aziende possono utilizzare nel percorso di adeguamento:le autorità nazionali, nel decidere come intervenire sui casi concreti, potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall’azienda per conformarsi.

Il principio vale anche per i prodotti già presenti nella catena distributiva, considerando proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento.Le autorità della rete europea CPC hanno elaborato un’intesa comune dedicata alla gestione dello stock esistente, per favorire un approccio coerente tra i diversi Paesi.

Va però chiarito chegli sforzi ragionevoli non sostituiscono la conformità. Non esiste deroga. Al 27 settembre un claim o un’etichetta di sostenibilitàdeve poggiare su un sistema di certificazione conforme, oppure essere rimosso, coperto, corretto o specificato in modo adeguato.

Gli sforzi ragionevoli si basano sulla documentazione che attesta che il percorso di adeguamento sia stato avviato prima della scadenza.

Fanno fede, ad esempio, gli ordini di ristampa dei materiali cartacei, la produzione di adesivi correttivi, le comunicazioni con i distributori, le richieste di certificazione presso terze parti o le richieste di valutazioni preliminari che precedono la certificazione.

«Un percorso di adeguamento avviato, documentato e in corso di esecuzione è un argomento concreto davanti a un’autorità. L’inerzia non lo è. E in quella valutazione, la differenza la fa ciò che l’azienda può dimostrare», affermaLaura Serpilli, Direttrice dell’Osservatorio VEGANOK.

Cosa si può fare per non ristampare tutto

Le FAQ di giugno indicano alcune soluzioni pratiche che le aziende possono valutare per adeguare alla Direttiva i prodotti in commercio:coprire o correggere i claim non conformi con adesivi oppure aggiungere informazioni integrative al punto vendita.

La misura correttiva dipende dal tipo di comunicazione e dal messaggio veicolato.Ad esempio, un claim generico può richiedere una specificazione chiara e visibile sulla confezione o presso il punto vendita; un’etichetta di sostenibilità privata non conforme può invece dover essere rimossa, coperta o sostituita.

Sono soluzioni temporanee e meno costose rispetto a una ristampa completa, più attuabili nel poco tempo che resta per adeguarsi,ma richiedono una chiara comprensione della violazione che contengono.

Le aziende devono infatti capire, prima di agire, quali elementi del proprio packaging, sito, catalogo e materiali commerciali sono a rischio, per evitare un intervento inutile e sanzionabile. Ad esempio, un adesivo collocato nel punto sbagliato o un’integrazione che non risolve il problema di fondo non costruisce alcuna protezione.

Prima di intervenire, serve una valutazione di packaging, claim, simboli, loghi, sito e materiali commerciali.Solo dopo la verifica si può stabilire quale intervento risolve il profilo di non conformità.

C’è un’opzione più economica, in particolare per le aziende che comunicano l’identità vegan dei propri prodotti, che offre una soluzione permanente senza dover intervenire sullo stock e sulla merce in commercio con adesivi o ristampe:dotarsi di un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva.

Nella fattispecie della Certificazione VEGANOK, una verifica indipendente di terza parte, con requisiti pubblici e consultabili e con titolare dello schema e verificatore giuridicamente separati.

Un percorso di certificazione avviato adesso non garantisce la conformità al 27 settembre sullo stock esistente, per via dei tempi tecnici di verifica dell’ente certificatore e dei tempi di ristampa dei materiali, ma consente all’azienda di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare, in caso di controllo, di essersi attivata prima della scadenza.

Nota di trasparenza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato da comunicatistampa.net.

Fonte:
https://www.comunicatistampa.net/newsletter/economia-e-finanza-1639/

Fonte immagine: comunicatistampa.net

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