Dal 27 settembre 2026 entreranno pienamente in vigore le disposizioni della Direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing. Le nuove regole introducono criteri più rigorosi per l’utilizzo di claim ambientali ed etici e riguardano anche il modo in cui vengono presentati prodotti vegan, vegetarian e plant-based.
Secondo l’analisi dell’Osservatorio VEGANOK, le FAQ pubblicate dalla Commissione europea forniscono importanti indicazioni operative per le imprese chiamate ad adeguare packaging, marchi e comunicazione commerciale. Di seguito il comunicato integrale.
Comunicato integrale
Roma, 4 agosto 2026 – Quante aziende vegan sanno già che il proprio packaging rischia di violare le nuove regole europee? Da settembre la parola “vegan” stampata su un’etichetta può trasformarsi da punto di forza in un serio rischio.
La Commissione europea ha aggiornato le FAQ sulla Direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing, applicabile dal 27 settembre 2026, fornendo chiarimenti che riguardano direttamente le aziende produttrici di alimenti vegan e plant-based.
Non basta più eliminare gli ingredienti di origine animale: assume rilievo anche il modo in cui il claim viene comunicato, attraverso parole, loghi, simboli o elementi grafici presenti sulla confezione.
Le FAQ non costituiscono un’interpretazione giuridicamente vincolante, ma rappresentano l’orientamento operativo della Commissione europea e offrono indicazioni alle imprese e alle autorità nazionali chiamate ad applicare la normativa.
Per chiarire le modalità di adeguamento, l’Osservatorio VEGANOK ha analizzato il documento, sintetizzandone gli aspetti operativi principali.
Prodotti già sugli scaffali: nessuna deroga automatica
Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 anche ai prodotti già presenti sul mercato e alle confezioni già stampate.
Le FAQ precisano tuttavia che le aziende possono intervenire anche senza ristampare completamente il packaging, correggendo o coprendo i claim mediante adesivi oppure integrando le informazioni nei punti vendita.
La Commissione evidenzia inoltre che le autorità potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dalle imprese per adeguarsi alla normativa, anche per i prodotti già distribuiti.
Secondo l’Osservatorio VEGANOK, non esiste quindi una deroga generalizzata, ma la possibilità che un percorso di adeguamento documentato venga valutato positivamente dalle autorità competenti.
Anche marchi e nomi commerciali possono rientrare nella normativa
Le FAQ confermano che nomi di aziende, brand e prodotti possono essere considerati asserzioni ambientali quando, nel contesto in cui sono utilizzati, evocano benefici ambientali in modo esplicito o implicito.
La registrazione di un marchio non costituisce di per sé una tutela rispetto alla normativa sulle pratiche commerciali.
La Commissione precisa che la valutazione avviene caso per caso e dipende dalla percezione del consumatore medio.
Attenzione anche agli elementi grafici
Le FAQ chiariscono che immagini e colori, se utilizzati isolatamente, non costituiscono automaticamente un claim ambientale.
La situazione cambia quando tali elementi vengono associati a scritte, simboli o loghi.
Una foglia accanto alla dicitura “vegan”, una “V” verde inserita in un sigillo o altri elementi naturalistici possono essere percepiti dal consumatore come un marchio di garanzia.
Dal 27 settembre 2026, secondo quanto riportato nel comunicato, i marchi di garanzia volontari saranno ammessi soltanto se basati su un sistema di certificazione conforme oppure istituiti da autorità pubbliche.
La parola “vegan” e la certificazione
Secondo le FAQ richiamate dall’Osservatorio VEGANOK, i termini “vegan” e “vegetarian” possono rientrare nell’ambito della Direttiva quando vengono utilizzati in un contesto che suggerisce benefici ambientali o sociali oppure assumono il ruolo di marchio distintivo.
La distinzione evidenziata riguarda l’utilizzo della parola come semplice informazione sulla composizione del prodotto oppure come elemento che comunica una garanzia o una promessa nei confronti del consumatore.
«Le FAQ della Commissione europea tolgono ogni margine di ambiguità su un punto che molte aziende ancora sottovalutano: non è il termine “vegan” in sé a essere nel mirino, ma il modo in cui viene usato. Quando funziona come garanzia, accompagnato da simboli, grafiche, naming o claim accessori, richiede alle spalle un sistema verificabile. È esattamente quello che certificazioni come VEGANOK offrono da oltre venticinque anni», afferma Laura Serpilli, Direttrice dell’Osservatorio VEGANOK.
I requisiti dei sistemi di certificazione
Le FAQ ribadiscono che un sistema di certificazione deve prevedere una verifica indipendente della conformità del prodotto e un disciplinare pubblico, consultabile e accessibile.
Un ulteriore requisito indicato riguarda la separazione giuridica tra il titolare dello schema di certificazione e il soggetto incaricato della verifica della conformità.
Secondo il comunicato, la certificazione internazionale VEGANOK risponde ai criteri indicati dalla Commissione europea, grazie alla presenza di un disciplinare pubblico, alla verifica effettuata da una struttura terza e alla possibilità di consultare online ogni prodotto certificato tramite un codice identificativo univoco.
Nota di trasparenza
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato da comunicatistampa.net.
Fonte:
https://www.comunicatistampa.net/newsletter/nazionali-4220/







