Falso green, dal 27 settembre nuovi rischi per i bollini autoprodotti: sanzioni fino a 10 milioni

Il27 settembre 2026diventa pienamente applicabile la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026. Per le aziende che utilizzano marchi vegan e plant-based, il nuovo quadro normativo pone l’attenzione sulle modalità con cui questi vengono presentati e sull’eventuale comunicazione di benefici ambientali o sociali.

Il tema riguarda in particolare la distinzione tra sistemi di certificazione verificabili e bollini autoprodotti o autodichiarazioni. Il comunicato di VEGANOK richiama inoltre le possibili conseguenze economiche, commerciali e reputazionali per le imprese e le indicazioni relative agli sforzi compiuti per adeguarsi alla normativa.

Comunicato integrale

Roma, 16 settembre 2026 – Mancano pochi giorni.Il 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, sarà pienamente applicabilee segnerà un passaggio importante per la comunicazione vegan, distinguendo tra:

  • le aziende con un sistema di certificazione verificabile, fondato su disciplinare pubblico e verifica indipendente di terza parte;
  • le aziende che si affidano a bollini autoprodotti, simboli grafici interni o claim plant-based privi di un sistema strutturato, che possono esporsi a contestazioni quando tali elementi vengono utilizzati per comunicare anche benefici ambientali o sociali.

Per le aziende del settore, la differenza non sarà quindi affidata alla sola presenza di un simbolo, ma alla possibilità di dimostrare l’esistenza di un sistema verificabile.

Sanzioni fino a 10 milioni di euro

La Direttiva (UE) 2024/825 non vieta di comunicare l’identità vegan di un prodotto.Le FAQ della Commissione europea chiariscono che i marchi vegan e vegetarian devono essere valutati caso per caso, considerando il contesto nel quale vengono utilizzati e la percezione che possono generare nel consumatore medio.

Quando un marchio vegan viene presentato anche come espressione di un beneficio ambientale o sociale, può essere considerato un marchio di sostenibilità. In questo caso, se si tratta di un marchio privato,dovrà essere fondato su uno schema di certificazioneconforme ai requisiti previsti dalla normativa.

I marchi di sostenibilitàautoprodotti, privi di requisiti accessibili al pubblico, procedure di verifica e monitoraggio da parte di un soggetto terzo giuridicamente separato dal titolare dello schema,potranno quindi essere contestati ed eventualmente sanzionati. La normativa attribuisce invece rilievo alle certificazioni fondate su requisiti pubblici, controlli indipendenti e procedure definite in caso di non conformità, distinguendole dalle semplici autodichiarazioni.

I danni collaterali oltre le sanzioni salate

La sanzione amministrativa è la conseguenza più visibiledi una contestazione per pratiche commerciali scorrette, ma non è la più costosa. Le ricadute concrete si distribuiscono su tre fronti che spesso le aziende non considerano quando valutano il proprio livello di rischio.

Un provvedimento che imponela cessazione di un claimva oltre le campagne di comunicazione:si estende ai prodotti già in distribuzione, ai materiali negli showroom, alle confezioni già consegnate ai retailer. Correggerli richiede una ristampa dei packaging in tempi rapidi, con costi unitari significativamente più alti rispetto a una pianificazione ordinaria, oppure interventi correttivi fisici, come adesivi da apporre su ogni singola confezione, operazione che per grandi volumi diventa onerosa. Il ricondizionamento dei prodotti già a scaffale, infine, implica il ritiro dalla distribuzione, la correzione e la reimmissione, aumentando i costi logistici e i tempi di approvvigionamento.

Quando un produttore viene contestato per un claim su cui ha costruito il posizionamento di una referenza,le conseguenze si riflettono immediatamente sui rapporti con i distributori e i retailer che hanno inserito quel prodotto a catalogo. Un buyer che ha listato una referenza vegan sulla base di una comunicazione risultata poi non conforme si trova in una posizione scomoda con i propri consumatori. Questo può tradursi in un semplice e temporaneo de-listing, in richieste di indennizzo o in un “raffreddamento” del rapporto commerciale che compromette il fatturato per stagioni.

Per le aziende presenti sui mercati internazionali, affidarsi a un sistema riconoscibile oltre i confini nazionali diventa ancora più importante. In questo caso, una Certificazione Internazionale come VEGANOK, presente in tutto il mondo, consente di offrire a distributori e buyer una base documentale comune, rafforzando la credibilità della dichiarazione vegan nei diversi mercati in cui il prodotto viene commercializzato.

I provvedimenti dell’AGCM sono pubblici, pubblicati sul sito dell’Autorità e indicizzati dai motori di ricerca. Nel segmento vegan e plant-based, dove il consumatore è mediamente più informato e selettivo rispetto ad altri comparti alimentari, la notizia di un procedimento per greenwashing raggiunge rapidamente le comunità vegane e agiscea livello reputazionale. La perdita di credibilità non è quantificabilein una sanzione, ma è spesso la conseguenza peggiore per un’azienda.

Il ruolo delle certificazioni

Il modo migliore per tutelarsi con la direttiva in atto è quello di aderire a una certificazione internazionale, che opera già attraverso un sistema strutturato di requisiti e controlli. La certificazione diventa così uno strumento concreto attraverso il quale le aziende possono rendere verificabile la propria dichiarazione vegan e distinguerla da una semplice autodichiarazione.

Entro il 27 settembre, ad esempio, la certificazione internazionale VEGANOK, tra le più famose in Italia, completerà il proprio allineamento formale alle nuove disposizioni europee,rendendo effettivi il disciplinare pubblico, leprocedure di sospensione o revocae ilmonitoraggiosvolto da un soggetto giuridicamente separato dal titolare dello schema.

«La nuova normativa rende ancora più evidente un principio che sosteniamo da tempo: un marchio vegan non può essere soltanto un simbolo grafico applicato su una confezione, ma deve corrispondere arequisiti precisi, controlli documentatie responsabilità chiaramente individuabili. La Certificazione Internazionale VEGANOK nasce per offrire alle aziende, ai buyer e ai consumatori di tutto il mondo un riferimento riconoscibile e verificabile. L’allineamento alle nuove disposizioni europee rafforza ulteriormente un sistema già strutturato e consolida il ruolo della certificazione come strumento di trasparenza e tutela», dichiaraSauro Martella, Founder di VEGANOK.

Il D.Lgs. 26/2023 ha fissato il massimale delle sanzioni amministrative per pratiche commerciali scorrette a 10 milioni di euro.Nei casi transfrontalieri la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo. L’importo viene modulato su gravità, durata, recidiva e condizioni economiche dell’impresa: la soglia alta serve a colpire i grandi operatori, ma non protegge i piccoli. Per un’azienda con 5 milioni di fatturato il 4% significa 200.000 euro.

Per le aziende vegan che oggi utilizzano bollini autoprodotti, V verdi o claim plant-based presentati anche come espressione di benefici ambientali o sociali,la finestra operativa per verificare la propria conformità si è quasi chiusa.

Come tutelarsi

Sebbene la finestra per mettersi in regola ed evitare sanzioni sia quasi chiusa, le FAQ della Commissione europea di giugno 2026 hanno chiarito chele autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli, proporzionati e documentati compiuti dalle aziende per conformarsi. Questa valutazione non costituisce, tuttavia, un’esenzione automatica dall’applicazione della normativa.

Nel caso di retailer e aziende produttrici di prodotti vegan e plant-based,avviare una valutazione preliminare dell’identità visiva in questi ultimi giornipermette di individuare quali claim non rientrano nell’ambito della Direttiva, quali possono esporre l’azienda a un rischio, quali devono essere integrati o documentati e quali devono essere rimossi da packaging, sito e materiali commerciali.

Ancheavviare il processo di adesione a una certificazione internazionale, come ad esempio VEGANOK,prima del 27 settembrepuò contribuire a documentare gli sforzi compiuti dall’azienda per dotarsi di un sistema strutturato e verificabile. L’avvio del percorso non determina automaticamente la conformità dei singoli claim e non costituisce un’esenzione, ma rappresenta un elemento concreto che le autorità potranno valutare insieme alle altre azioni intraprese dall’impresa.

Contatti stampa

Ufficio Stampa VEGANOK
Email:press@veganok.com
Sito:www.veganok.com

Nota di trasparenza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato da comunicatistampa.net.

Fonte immagine: comunicato stampa.

Fonte:
https://www.comunicatistampa.net/newsletter/ambiente-agricoltura-364/