Direttiva UE Anti-Greenwashing 2024/825: cosa devono fare le imprese per essere in regola

Nel nuovo scenario normativo europeo, la comunicazione ambientale delle imprese entra in una fase decisiva. Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2024/825, nota come Direttiva Anti-Greenwashing, le aziende sono chiamate a rivedere profondamente il modo in cui raccontano sostenibilità ed etica. Non si tratta più di parole suggestive, ma di dati verificabili. Il rischio, per chi non si adegua, è concreto: sanzioni e interventi delle autorità competenti. Di seguito pubblichiamo il comunicato ricevuto in forma integrale.


Imprese: nuova Direttiva UE Anti-GreenWashing, ecco cosa fare per essere in regola

La Direttiva UE 2024/825, anti-Greenwashing, rivoluziona la comunicazione ambientale ed etica delle imprese, che hanno ancora qualche mese di tempo per adeguarsi

Roma, 9 aprile 2026 – Il 27 marzo scorso l’Italia ha recepito la Direttiva Europea che regola la comunicazione ambientale delle imprese europee, che dovrà per forza di cose cambiare in modo sostanziale. La Direttiva UE 2024/825, nota come Direttiva “Empowering Consumers”, introduce divieti precisi e sanzioni concrete per tutti quei claim ambientali vaghi, non verificabili e non supportati da dati reali che negli ultimi anni hanno invaso etichette, siti web e campagne pubblicitarie del settore alimentare.

Le scadenze previste dalla nuova Direttiva

Oggi
La Direttiva è già in vigore a livello europeo. Avviare la revisione dei materiali di comunicazione: packaging, sito web, cataloghi, social media.

27 marzo 2026
Scadenza per il recepimento della Direttiva nell’ordinamento italiano.

27 settembre 2026
Entrata in applicazione delle nuove disposizioni. Le violazioni diventano perseguibili.

Cosa vieta la nuova normativa

La Direttiva 2024/825 modifica il Codice del Consumo italiano introducendo il divieto esplicito di asserzioni ambientali generiche: qualsiasi messaggio, verbale, grafico o simbolico, che suggerisca un impatto positivo, nullo o ridotto sull’ambiente senza essere supportato da dati reali e metodologie verificabili.

Vietati quindi claim come “sostenibile”, “eco-friendly”, “rispettoso dell’ambiente”, “a basso impatto” o “impatto zero” se privi di evidenze tecniche specifiche alla propria produzione. Vietati i marchi di sostenibilità auto-attribuiti, cioè inventati dall’azienda senza un sistema di certificazione indipendente. Vietate le promesse ambientali future, come “entro il 2030 saremo carbon neutral”, se prive di un piano dettagliato con obiettivi misurabili e verifica periodica da parte di terzi.

Non si tratta di norme lontane nel tempo, visto che la giurisprudenza italiana si è già mossa.

Nel luglio 2025 il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento inibitorio nei confronti di un’azienda italiana, censurando una serie di claim ritenuti pratiche commerciali ingannevoli, perché contenenti “proposizioni indimostrate e non verificabili”.

Tra i messaggi espressamente vietati dal tribunale asserzioni come “alti standard di impatto ambientale”, “i più alti standard di sostenibilità”, “maglieria impatto 0”.

“I tribunali italiani hanno già iniziato a censurare questo tipo di comunicazione. Con il recepimento della Direttiva, i poteri di intervento dell’AGCM si rafforzeranno ulteriormente. Il rischio non è teorico: è già concreto”, afferma Cesare Patara, co-fondatore VEGANOK.

Chi è certificato non corre rischi

Una distinzione fondamentale riguarda la differenza tra un claim ambientale generico e una certificazione etica riconosciuta.

Nel settore vegan, dove la comunicazione intreccia identità etica e sostenibilità ambientale, la novità normativa ha generato preoccupazione.

Ma ci sono elementi di chiarezza: l’Osservatorio VEGANOK sottolinea che chi opera con una certificazione ufficiale, come VEGANOK, è già in linea con le nuove norme e dispone di un vantaggio competitivo.

La certificazione VEGANOK è una certificazione etica riconosciuta a livello internazionale. Non afferma che un prodotto riduce le emissioni o ha impatto zero, ma certifica che è conforme a un disciplinare pubblico consultabile.

Questo significa assenza di ingredienti di origine animale, assenza di test su animali e coerenza del packaging rispetto ai valori dichiarati.

La Direttiva consente infatti di comunicare caratteristiche etiche, incluso il benessere animale, purché basate su sistemi di certificazione trasparenti, verificabili e indipendenti.

Un esempio pratico: cosa si può dire e cosa no

Lecito
“Questo prodotto è certificato VEGANOK: nessun ingrediente di origine animale, nessun test su animali.”
Asserzione etica supportata da certificazione indipendente.

A rischio
“Scegliere vegan è la scelta più sostenibile per il pianeta. La nostra produzione è a impatto zero.”
Asserzione ambientale generica, senza dati misurabili sulla specifica filiera produttiva.

Sebbene esistano studi scientifici sull’impatto ridotto della dieta vegetale, non è possibile trasformare queste evidenze in claim aziendali specifici senza dati verificabili.

Dal 27 settembre 2026, tali affermazioni diventano vietate.

La regola per le aziende è chiara: la certificazione comunica un valore etico, mentre i claim ambientali richiedono dati propri, misurati e verificabili.

Il valore della certificazione cresce

Con questa Direttiva il mercato si orienta verso una comunicazione più trasparente. I marchi basati su sistemi di certificazione strutturati, con disciplinari pubblici e controlli indipendenti, acquisiscono maggiore credibilità e valore competitivo.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato da comunicatistampa.net.

Fonte: https://www.comunicatistampa.net/newsletter/cultura-2224/

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